il marchio di omologazione internazionale composto da un cerchio all'interno del quale è posta
una lettera E seguita dal numero distinto che identifica il Paese che ha rilasciato l'omologazione
(E1 Germania, E2 Francia, E3 Italia, E4 Olanda, etc.);
una prima serie di numeri "0452719" che corrisponde agli estremi dell'omologazione, i primi
due numeri di questa serie "04" (in futuro 05, 06, ...) indicano la serie di emendamenti al
Regolamento 22 in base alla quale è stata concessa l'approvazione del casco;
la seconda serie di numeri "009607" identifica il codice progressivo di produzione.
In Italia c'è un'altra targhetta di omologazione: un casco che riporta l'etichetta di omologazione
D.G.M. è sicuramente uno strumento dalle limitate capacità di assorbimento degli urti, in quanto
la sua omologazione prevede l'utilizzo solo alla guida dei ciclomotori. Attualmente la nuova normatia, ha reso questa etichetta fuori legge in tutte le circostanze.
I caschi protettivi per i conducenti di ciclomotori devono rispondere alle prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 22 (modificato dalla serie di emendamenti 03 e seguenti):
dal 31 agosto 2000 non possono essere rilasciate omologazioni non conformi a tali prescrizioni tecniche.
Dal 1° settembre 2001 è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale dei caschi protettivi per i conducenti dei ciclomotori omologati ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 18 marzo 1986.