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In questa pagina è riportato parte del testo originale del decreto ministeriale riguardante
il "patentino per i ciclomotori".
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LEGGE 22 marzo 2001, n.85 ) Pubblicato nella G.U.
del 31.03.2001 n.76
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DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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PROMULGA
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Art.1.
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(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada)
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Il governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del cosiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori
pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati,
e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive modificazioni, nonchè della legislazione vigente concernente la
disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai principi ed ai
criteri direttivi di cui all'articolo 2.
Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini
a secondo le procedura di cui al comma 1, nonchè nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e ammortizzare il nuovo
codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonchè
disposizioni di carattere transitorio.
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Art.2.
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(Principi e criteri direttivi)
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I decreti legislativi di cui all'art. 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela
della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici(...)
(...)Stabilire che:
i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art.1, comma 1,
della presente legge, non abbiamo conseguito la maggiore età, non è consentito condurre ciclomotori
senza avere conseguito il CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA CONDUZIONE rilasciato dagli uffici
provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri;
sono autorizzati alla conduzionedei ciclomotori i titolari di patente di guida per la conduzione
di autoveicoli e motoveicoli;
le autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del Certificato di Idoneità
alla Conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finael;
i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali di istruzione secondaria
possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente lettera, a titolo gratuito,
frequentando corsi appositamente organizzati, prevalentemente con personale insegnante o istruttori
delle autoscuole, all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle risorse
finanziarie ad esse assegnate a tale scopo;
gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un proprio
funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla presenza dell'operatore
responsabile della gestione dei corsi;
i corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle
province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri, e di collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni
pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale.
Le direttive, le modalità e i programmi dei corsi e delle relative prove
sono definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanaton etro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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